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Vincolo Idrogeologico e trasformazione dei boschi

Vincolo Idrogeologico e trasformazione dei boschi

 

TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI
 
La presenza di soprassuolo boscato (verificabile anche tramite un sopralluogo da parte dei tecnici del Parco) costituisce un vincolo che regolamenta attività e evoluzione dell'area: la regolamentazione è stata presentata dalla Regione Lombardia ed è raggiungibile tramite i link in spalla destra.
I boschi sono quindi protetti a norma di legge e il cambio di destinazione d’uso di un terreno boschivo deve essere autorizzato: tra le risorse in calce alla pagina è possibile trovare il modulo di richiesta da presentare al Parco.
La trasformazione di un bosco può essere temporanea o permanente e si intende come "ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale" (comma 1 art. 43 L.R. 31/2008).
L'iter per l'autorizzazione alla trasformazione dei boschi prevede due atti: l'autorizzazione paesaggisticha e l'autorizzazione forestale, la prima viene di norma rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
Il Parco in quanto Ente Forestale rilascia l'autorizzazione forestale alla trasformazione dei boschi all'interno del proprio territorio di competenza.
 
 
VINCOLO IDROGEOLOGICO
 
Il vincolo idrogeologico è un vincolo di tutela di alcune parti del territorio legato alle caratteristiche di giacitura e composizione tali da essere tutelati per il rischio di instabilità idrogeologica dell'area.
La  norma di riferimento è il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
La Legge Regionale 31/2008 e il Regolamento Regionale 5/2007 specificano e chiariscono le modalità con cui viene gestito e applicato questo vincolo.
Le caratteristiche di ogni area sottoposta a vincolo e le relative disposizioni sono definite in particolare dai Piani Geologici Comunali, dai Piani di Governo del Territorio, dai Piani Territoriali a qualsiasi livello (Regionale, Provinciale, Parco) e dai Piani Forestali.
Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati, fatti salvi i casi di cui al comma 2, in caso di:
a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;
d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.
 
Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell’autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato.